Descrizione
Descrizione
I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano il collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello al fine di garantire, nei casi e nelle forme previste dalla legge, l'attuazione di un principio costituzionale della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102 Cost.).
A tale scopo ogni due anni, l'Ufficio Elettorale ha il compito di aggiornare i relativi elenchi iscrivendo sia coloro che ne fanno richiesta, previa verifica dei requisiti, sia, d'ufficio, tutti coloro che, pur non avendo presentato alcuna domanda, hanno i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico.
Gli Organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
L’Ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
A chi si rivolge
Tutti i cittadini residenti nel Comune che desiderano far parte dell'Albo di giudice popolare in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 287 del 10 aprile 1951, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità, possono presentare entro il 31 luglio di ogni anno dispari la domanda per l’iscrizione agli albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.
I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- titolo finale di studio di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) per i Giudici Popolari di Corte di Assise;
- titolo finale di studio di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) per i Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951:
- i magistrati;
- i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato mantiene i requisiti per svolgere l’incarico di giudice popolare di Corte d’Assise, quindi l’iscrizione ha carattere permanente e la domanda non deve essere rinnovata annualmente.
Modalità di presentazione della domanda
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.
Le domande si presentano tramite l’apposito modulo entro il 31 luglio degli anni dispari, con allegata copia di un documento d’identità secondo le seguenti modalità:
- all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.tratalias.su.it;
- presentata direttamente presso l’ufficio Protocollo, Via Matteotti n. 15, negli orari di apertura al pubblico.
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Per ogni informazione ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Demografici, Dott.ssa Alessia Lai, numero telefonico 0781-697023 (interno 29), e-mail: anagrafe@comune.tratalias.su.it.